Procedura di Mediazione

La procedura di mediazione si attiva mediante il deposito o l'invio della domanda di mediazione presso la Segreteria, mediante ogni mezzo idoneo a garantirne la ricezione, utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo (scaricabile anche dal sito www.mediapolis-srl.it), unitamente al versamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione (BANCA CREDEM di POLISTENA IBAN: IT35 I030 3281 5000 1000 0002 739).

Le domande si possono presentare anche in carta libera a condizione che contengano i nomi e gli indirizzi delle parti, una breve descrizione della natura della controversia con l'indicazione dell'oggetto e del valore economico della lite, l'accettazione del Regolamento e delle Tariffe.

Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella delle indennità, come determinata ai sensi del D.M. 150/2023.

L'importo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) deve essere aumentato del 10% in caso di raggiungimento dell'accordo al primo incontro; b) deve essere aumentato del 25% in caso di raggiungimento dell'accordo agli incontri successivi al primo (c.2 art. 30). In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all'allegato A, in aggiunta a quanto prevede la lettera b), possono essere maggiorati fino al 20%, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri: esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti; b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione ai sensi dell'art. 29 D.M. 150/2023.

Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dall'art. 29 comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dalla medesima norma, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti (c.3 art. 29 D.M. 150/2023).

Le prime spese di avvio e di mediazione sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010.

Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte (c.4 art. 34 D.M. 150/2023).

ai fini dell'individuazione del Centro unico di interessi non rilevano l'identità o l'analogia della posizione assunta dalle parti all'interno della procedura di mediazione o la contitolarità di un mero interesse, risultando per contro necessaria la contitolarità di un diritto unitario sul piano sostanziale in capo ai soggetti che intendano costituirsi parte, priva di interessi confliggenti.

Il compenso per l'esperto di cui all'art. 8 c.4 Dlgs 28/2010 è liquidato a parte sulla base delle tabelle di liquidazione dei compensi del C.T.U. in vigore presso il Tribunale di Palmi e comunque corrisposto dalle parti entro la chiusura del procedimento di mediazione.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma del D.M. 150/2023, non sono derogabili.

All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa un primo incontro di programmazione non prima di venti giorno e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda.

La domanda, la data del primo incontro e il nome del mediatore sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

La controparte dovrebbe, nella nota di risposta alla domanda di mediazione, esporre sinteticamente le sue controdeduzioni.

Le parti possono indicare il nominativo del mediatore.

Il mediatore si impegna a rispettare le norme di comportamento previste nel Codice Etico allegato al presente Regolamento, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all'oggetto della controversia; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico ed alla sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità, il mediatore deve dichiarare per iscritto a Mediapolis srl qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità.

Le parti possono velocizzare l'avvio della procedura presentando la "domanda congiunta" di mediazione.

Per il corretto espletamento della procedura è indispensabile che ogni parte sia assistita dal proprio avvocato.

Il verbale di mediazione è il documento sottoscritto dalle parti, dal mediatore che dà atto dell'esito positivo o negativo dell'incontro di mediazione.

In caso di esito positivo della mediazione le parti potranno indicare i dettagli dell'accordo raggiunto redigendo, assieme ai propri consulenti, un documento separato, definito "accordo di mediazione" che potrà essere allegato al verbale di mediazione quale parte integrante dello stesso. A richiesta delle parti il mediatore potrò assistere queste ultime nella redazione di tale accordo che, in ogni caso, dovrà essere sottoscritto dalle sole parti. Il verbale viene depositato presso la Segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedano.

Al termine del procedimento di mediazione, viene consegnata idonea scheda di valutazione del servizio, da trasmettere per via telematica al Responsabile del Registro.