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Moduli per avviare la procedura (i PDF sono editabili).
- Domanda di mediazione:
- Allegato-A Ulteriore parte istante:
- Allegato-B Ulteriore parte chiamata:
Moduli per avviare la procedura (i PDF sono editabili).
Ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010 e ss.mm., il tentativo di conciliazione è obbligatorio per una serie di materie, quali, ad esempio: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, contratti bancari, contratti finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura.
La mediazione, attraverso una procedura di risoluzione delle controversie finalizzata alla conciliazione, rappresenta uno strumento volto alla rapida e consensuale risoluzione delle liti.
Il mediatore assume una posizione di centralità nella ricerca dell'accordo, pur mantenendo una posizione neutrale, imparziale e indipendente. Il suo compito non è quello di decidere sulla questione oggetto della controversia, ma assistere le parti nel corso della procedura, favorendo il raggiungimento di un accordo che sia per tutti positivo e soddisfacente.
Caratteristica fondamentale della mediazione è la riservatezza.
Il Decreto Legislativo 28/2010 e ss.mm., tutela espressamente il diritto della riservatezza delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, prevedendone l'inutilizzabilità nell'eventuale successivo giudizio. L'articolo 11 del Regolamento dell'Organismo prevede un accordo di riservatezza che viene sottoscritto tra tutti i partecipanti alla procedura. Inoltre, i mediatori hanno un preciso obbligo di segretezza.
Approfondisci leggendo la procedura di mediazione.